Considerata la complessità della materia trattata e la vastità della casistica, si consiglia agli interessati, di contattarci per iscritto e di specificare le problematiche per le quali viene richiesta la consulenza o indicare tra i servizi offerti in collaborazione con la Consultorìa Jurìdica Internacional, quelli che si intendono richiedere.

Secondo la legge cubana

Secondo la leggislazione italiana

Secondo la legge cubana

Carta d’invito:
I cittadini cubani che desiderano viaggiare in forma temporale all’estero, avranno bisogno di una carta d’invito fatta a loro nome da una persona residente permanentemente in Italia che può essere cittadino italiano o cubano, parente o amico.
Se la persona che effettua la carta d’invito si trova in Italia può richiedere l’emissione del relativo documento davanti al Consolato di Cuba in Italia, se si trova a Cuba davanti ad un notaio della Consultorìa Jurìdica Internacional.
La carta d’invito rilasciata dal Consolato di Cuba in Italia sarà inoltrata alla Consultorìa Jurìdica Internacional dell’Avana e questa la invierà agli interessati via posta in tutto il territorio nazionale.
La carta d’invito ha un anno di validità.
L’interessato una volta ricevuta la carta d’invito dovrà presentarsi presso l’Ufficio d’Immigrazione del proprio territorio a richiedere il Permesso di Viaggio all’Estero (PVE) davanti alle Autorità migratorie cubane.

Permesso di Viaggio all’Estero (PVE):
Il passaporto cubano è il documento che identifica i cittadini cubani all’estero, esso è personale e intrasferibile.
Il Permesso di Viaggio all’Estero (PVE) deve apparire sul passaporto così come le proroghe.
I cittadini cubani residenti a Cuba che viaggiano all’estero tramite Permesso di Viaggio all’Estero possono rimanere fino a undici mesi fuori dal territorio nazionale cubano.
Devono contattare il Consolato di Cuba in Italia per pagare l’imposta corrispondente per ogni mese di permanenza fuori dal territorio nazionale cubano, dopo i primi trenta giorni. Il pagamento dell’imposta può essere effettuata ogni mese, a periodi o alla fine del soggiorno.

Permesso di Residenza all’Estero (PRE)
Viene concesso ai cittadini cubani che contraggono matrimonio con cittadini italiani e che desiderano stabilirsi in Italia a tempo indeterminato.
I cittadini cubani in possesso del Permesso di Residenza all’Estero, potranno entrare e uscire da Cuba ogni qualvolta lo desiderino e potranno altresì ritornare a risiedere in territorio nazionale cubano.
Il Permesso di Residenza all’Estero può essere richiesto, nel caso in cui l’interessato si trovi in Italia, presso il Consolato di Cuba, viceversa deve essere richiesto a Cuba presso il competente Ufficio di Immigrazione.
La Consultorìa Jurìdica Internacional offre nella materia in oggetto i seguenti servizi: rilascio e proroga del passaporto, Permesso di Viaggio all’Estero (PVE), Permesso di Residenza all’Estero(PRE).

Secondo la legislazione italiana

Visto d’ingresso
I cittadini cubani che desiderino entrare nel territorio italiano dovranno essere muniti di visto.
Il visto è sempre specifico, secondo i motivi e la durata del soggiorno e permette una volta dentro il territorio italiano, l’ottenimento del permesso di soggiorno per il motivo indicato nel visto.
I cittadini cubani dovranno esibire alla frontiera il passaporto cubano con apposto il visto, così come la documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi finanzieri adeguati e le condizioni d’alloggio.
Il visto può essere richiesto davanti al Consolato d’Italia a Cuba.

Tipologie di visti più frequentemente richiesti:

Durata del soggiorno fino a 90 giorni

Visto per turismo
Documenti richiesti:


1. formulario di richiesta di visto
2. fotografia recente in formato tessera
3. passaporto avente una validità di almeno tre mesi dopo la scadenza del visto richiesto
4. prenotazione aerea, con andata e ritorno confermate
5. lettera d’invito italiana
6. fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
7. assicurazione di viaggio
8. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento
9. documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale: ad es. buste paga, documentazione lavorativa, documentazione scolastica, ecc.

Durata del soggiorno superiore a 90 giorni

Visto per ricongiungimento familiare con cittadino italiano


Il visto può essere richiesto dal coniuge non legalmente separato, figlio minore, genitore a carico ecc. ecc.
Documenti richiesti:
1. formulario di richiesta di visto
2. fotografia recente in formato tessera
3. passaporto avente una validità di almeno tre mesi dopo la scadenza del visto richiesto
4. dichiarazione resa dal cittadino italiano, corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. atti di Stato Civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela
6. consenso al rilascio del visto a favore del figlio minore rilasciato dall’altro genitore


Visto per ricongiungimento familiare con cittadino straniero (titolare di carta di soggiorno o di un visto per Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo, Studio o Motivi Religiosi di validità non inferiore ad un anno)

Il visto può essere richiesto dal coniuge non legalmente separato, figlio minore, genitore a carico senza altri figli nel Paese di origine, figlio maggiorenne a carico ed inabile al lavoro.

Documenti richiesti: oltre ai documenti già elencati sopra, occorre il Nulla Osta emesso da non oltre 6 mesi dalla Questura competente.

Richiesta permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla questura e al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Alla domanda si deve inoltre allegare:


- il passaporto nel quale sia stato apposto il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera

Rilascio e durata del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso e non può comunque essere:


- superiore a tre mesi per turismo
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari

Permesso di Soggiorno per turismo
Il permesso di soggiorno per turismo inabilita ad esercitare attività lavorativa.
Il rinnovo è ammesso solo in casi eccezionali, documentati, in base alla valutazione del Questore, e comunque per una sola volta. La durata varia a seconda dei casi, ma non può mai superare il doppio della durata del visto. A tale fine, oltre alla documentazione prescritta in generale, si dovrà allegare alla domanda la certificazione che provi l’impedimento a lasciare l’Italia per motivi di famiglia o salute.

Permesso di Soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso:
- per ricongiungimento familiare
- al seguito del proprio familiare
- per ricongiungimento al figlio minore
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con:
- cittadini italiani o Stato membro dell'Unione europea
- con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
Il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Carta di Soggiorno
La Carta di Soggiorno è un particolare permesso di soggiorno che attribuisce al cittadino straniero facoltà e diritti aggiuntivi rispetto a quelli di cui gode con un normale permesso di soggiorno.
La carta di soggiorno prescinde dall’attività svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:


1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni
2. possiede, all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera)
3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati


La carta di soggiorno non ha scadenza, ma deve essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E’ valida come documento di identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.