Considerata
la complessità della materia trattata e la vastità della
casistica, si consiglia agli interessati, di contattarci per iscritto
e di specificare le problematiche per le quali viene richiesta la consulenza
o indicare tra i servizi offerti in collaborazione con la Consultorìa
Jurìdica Internacional, quelli che si intendono richiedere.
Secondo
la legge cubana
Secondo la
leggislazione italiana
Secondo
la legge cubana
Carta
d’invito:
I cittadini cubani che desiderano viaggiare in forma temporale all’estero,
avranno bisogno di una carta d’invito fatta a loro nome da una persona
residente permanentemente in Italia che può essere cittadino italiano
o cubano, parente o amico.
Se la persona che effettua la carta d’invito si trova in Italia
può richiedere l’emissione del relativo documento davanti
al Consolato di Cuba in Italia, se si trova a Cuba davanti ad un notaio
della Consultorìa Jurìdica Internacional.
La carta d’invito rilasciata dal Consolato di Cuba in Italia sarà
inoltrata alla Consultorìa Jurìdica Internacional dell’Avana
e questa la invierà agli interessati via posta in tutto il territorio
nazionale.
La carta d’invito ha un anno di validità.
L’interessato una volta ricevuta la carta d’invito dovrà
presentarsi presso l’Ufficio d’Immigrazione del proprio territorio
a richiedere il Permesso di Viaggio all’Estero (PVE) davanti alle
Autorità migratorie cubane.
Permesso
di Viaggio all’Estero (PVE):
Il passaporto cubano è il documento che identifica i cittadini
cubani all’estero, esso è personale e intrasferibile.
Il Permesso di Viaggio all’Estero (PVE) deve apparire sul passaporto
così come le proroghe.
I cittadini cubani residenti a Cuba che viaggiano all’estero tramite
Permesso di Viaggio all’Estero possono rimanere fino a undici mesi
fuori dal territorio nazionale cubano.
Devono contattare il Consolato di Cuba in Italia per pagare l’imposta
corrispondente per ogni mese di permanenza fuori dal territorio nazionale
cubano, dopo i primi trenta giorni. Il pagamento dell’imposta può
essere effettuata ogni mese, a periodi o alla fine del soggiorno.
Permesso
di Residenza all’Estero (PRE)
Viene concesso ai cittadini cubani che contraggono matrimonio con cittadini
italiani e che desiderano stabilirsi in Italia a tempo indeterminato.
I cittadini cubani in possesso del Permesso di Residenza all’Estero,
potranno entrare e uscire da Cuba ogni qualvolta lo desiderino e potranno
altresì ritornare a risiedere in territorio nazionale cubano.
Il Permesso di Residenza all’Estero può essere richiesto,
nel caso in cui l’interessato si trovi in Italia, presso il Consolato
di Cuba, viceversa deve essere richiesto a Cuba presso il competente Ufficio
di Immigrazione.
La Consultorìa Jurìdica Internacional offre nella materia
in oggetto i seguenti servizi: rilascio e proroga del passaporto, Permesso
di Viaggio all’Estero (PVE), Permesso di Residenza all’Estero(PRE).
Secondo
la legislazione italiana
Visto
d’ingresso
I cittadini cubani che desiderino entrare nel territorio italiano dovranno
essere muniti di visto.
Il visto è sempre specifico, secondo i motivi e la durata del soggiorno
e permette una volta dentro il territorio italiano, l’ottenimento
del permesso di soggiorno per il motivo indicato nel visto.
I cittadini cubani dovranno esibire alla frontiera il passaporto cubano
con apposto il visto, così come la documentazione che dimostri
la disponibilità di mezzi finanzieri adeguati e le condizioni d’alloggio.
Il visto può essere richiesto davanti al Consolato d’Italia
a Cuba.
Tipologie
di visti più frequentemente richiesti:
Durata
del soggiorno fino a 90 giorni
Visto per turismo
Documenti richiesti:
1. formulario di richiesta di visto
2. fotografia recente in formato tessera
3. passaporto avente una validità di almeno tre mesi dopo la
scadenza del visto richiesto
4. prenotazione aerea, con andata e ritorno confermate
5. lettera d’invito italiana
6. fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
7. assicurazione di viaggio
8. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento
9. documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale:
ad es. buste paga, documentazione lavorativa, documentazione scolastica,
ecc.
Durata
del soggiorno superiore a 90 giorni
Visto
per ricongiungimento familiare con cittadino italiano
Il visto può essere richiesto dal coniuge non legalmente separato,
figlio minore, genitore a carico ecc. ecc.
Documenti richiesti:
1. formulario di richiesta di visto
2. fotografia recente in formato tessera
3. passaporto avente una validità di almeno tre mesi dopo la
scadenza del visto richiesto
4. dichiarazione resa dal cittadino italiano, corredata da un suo documento
di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del
familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. atti di Stato Civile od idonea documentazione amministrativa che
attesti il legame di parentela
6. consenso al rilascio del visto a favore del figlio minore rilasciato
dall’altro genitore
• Visto per ricongiungimento familiare con cittadino straniero
(titolare di carta di soggiorno o di un visto per Lavoro Subordinato,
Lavoro Autonomo, Studio o Motivi Religiosi di validità non inferiore
ad un anno)
Il visto può essere richiesto dal coniuge non legalmente separato,
figlio minore, genitore a carico senza altri figli nel Paese di origine,
figlio maggiorenne a carico ed inabile al lavoro.
Documenti richiesti: oltre ai documenti già elencati sopra, occorre
il Nulla Osta emesso da non oltre 6 mesi dalla Questura competente.
Richiesta permesso
di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia
in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo
ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato
dalla questura e al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta
con l'indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Alla domanda si deve inoltre allegare:
- il passaporto nel quale sia stato apposto il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi
di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per
il ritorno nel Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera
Rilascio
e durata del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata
indicati nel visto d'ingresso e non può comunque essere:
- superiore a tre mesi per turismo
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio
o di formazione debitamente certificati
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari
Permesso
di Soggiorno per turismo
Il permesso di soggiorno per turismo inabilita ad esercitare attività
lavorativa.
Il rinnovo è ammesso solo in casi eccezionali, documentati, in
base alla valutazione del Questore, e comunque per una sola volta. La
durata varia a seconda dei casi, ma non può mai superare il doppio
della durata del visto. A tale fine, oltre alla documentazione prescritta
in generale, si dovrà allegare alla domanda la certificazione che
provi l’impedimento a lasciare l’Italia per motivi di famiglia
o salute.
Permesso
di Soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso:
- per ricongiungimento familiare
- al seguito del proprio familiare
- per ricongiungimento al figlio minore
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno
un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato
con:
- cittadini italiani o Stato membro dell'Unione europea
- con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
Il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole.
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o appartenente
ad uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero
con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso
del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare.
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo
di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Il
permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
Carta
di Soggiorno
La Carta di Soggiorno è un particolare permesso di soggiorno che
attribuisce al cittadino straniero facoltà e diritti aggiuntivi
rispetto a quelli di cui gode con un normale permesso di soggiorno.
La carta di soggiorno prescinde dall’attività svolta, ma
potrà essere rilasciata solo se il richiedente:
1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni
2. possiede, all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno
che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato
a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se
l’attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera)
3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi
4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati
La carta di soggiorno non ha scadenza, ma deve essere vidimata entro 10
anni dal rilascio. E’ valida come documento di identificazione per
5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.
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